La nostra normativa tributaria prevede un trattamento discriminatorio dei compensi erogati dall'imprenditore, professionista o artista al coniuge e altri familiari. Tali compensi non sono deducibili dal reddito del professionista, e di converso non sono tassabili in capo al coniuge.
Il riferimento di Legge è l’Art. 54 comma 6-bis DPR 917/1986 (tuir). Comma introdotto dalla L.662/1996 (Governo Prodi I) per omologare la tassazione del reddito da lavoro autonomo a quella del reddito d'impresa.
La relazione tecnica non dice nulla di più, e nemmeno si riscontrano “interpretazioni autentiche”. Da allora il testo non ha subito modifiche, eccetto la “rinumerazione” del tuir.
Per quanto riguarda il reddito d'impresa, la norma è contenuta nell'Art.60 (ex art. 62 2°comma) tuir, immutata dal 1988. Per il reddito d'impresa esiste però la soluzione alternativa dell'impresa familiare.
Sul tema è intervenuta Agenzia Entrate (all’epoca Ministero delle Finanze) con due circolari.
Circolare 25/1997 punto 2.3
La norma si riferisce ad attività prestata sotto forma di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa/occasionale.
Nulla cambia se il reddito di lavoro autonomo viene prodotto in forma associata (Associazione Professionale)
Per famigliari si intendono:
- il coniuge;
- i figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- gli ascendenti.
Fanno eccezione gli onorari professionali. Se il coniuge apre partita IVA, quindi, i compensi sono deducibili se realizzati nell’esercizio della professione.
Sono sempre deducibili i contributi previdenziali versati per il coniuge com.
Circolare 137/1997 punto 7.1D
Ribadisce deducibilità dei contributi previdenziali, e chiarisce che sul cedolino paga del coniuge non vanno applicate ritenute fiscali, nonché la limitazione della indeducibilità ai soli casi di compensi erogati come reddito di lavoro dipendente, assimilato o di collaborazione occasionale.